L’intelligenza artificiale generativa può fabbricare video e registrazioni vocali quasi indistinguibili da quelli reali. Ecco le vie di contestazione nel processo penale spagnolo.
Per decenni un video o una registrazione vocale prodotti in giudizio hanno goduto di una credibilità quasi automatica. Immagine e suono sembravano parlare da soli. Quella premessa si è rotta: oggi qualsiasi utente con un computer domestico può generare, in pochi minuti, una sequenza audiovisiva in cui una persona reale dice o fa qualcosa che non ha mai detto né fatto. Sono i cosiddetti deepfake, e la loro irruzione impone di ripensare il trattamento della prova audiovisiva nel processo penale.
Che cos’è esattamente un deepfake e perché è un problema probatorio
Un deepfake è un contenuto sintetico generato con modelli di intelligenza artificiale che replicano volti, voci e gesti con elevata fedeltà. Il problema probatorio è duplice. In primo luogo, le fabbricazioni ben realizzate non mostrano più le grossolane incoerenze che consentivano di individuare i montaggi tradizionali. In secondo luogo, e più grave, la loro sola esistenza genera ciò che la dottrina anglosassone ha definito il liar’s dividend: chi compare in una registrazione autentica e compromettente può sostenere che si tratti di una fabbricazione, seminando un dubbio che l’accusa dovrà dissipare.
Chiave pratica: il file prodotto in giudizio non è quasi mai l’originale. Di norma è una copia inoltrata via WhatsApp o scaricata da una rete sociale, ricompressa e privata dei metadati. Tale circostanza, di per sé, ne indebolisce già il valore probatorio e apre la porta alla contestazione.
La via principale: esigere il supporto originale e la catena di custodia
Prima di discutere di intelligenza artificiale, va esaurito il terreno classico. La giurisprudenza esige da tempo che, quando viene contestata l’autenticità di un file digitale, chi lo produce ne provi l’origine e l’integrità. Ciò significa identificare il dispositivo su cui è stato generato o ricevuto, mettere quel supporto a disposizione del giudice e consentirne l’analisi peritale. La difesa può chiedere il confronto del file con il dispositivo sorgente, la copia forense del terminale sotto controllo giudiziario e il calcolo dell’impronta digitale (hash) che verifichi che il file non è stato alterato.
La perizia forense: che cosa può e che cosa non può provare
Lo strumento specifico contro un sospetto deepfake è la perizia forense multimediale. Un perito può esaminare, tra gli altri elementi, le incoerenze di illuminazione e ombre, gli artefatti di compressione, la coerenza tra il movimento labiale e il fonema pronunciato, l’ammiccamento, la frequenza dei fotogrammi, lo spettrogramma della voce e la presenza di tracce tipiche dei modelli generativi. Conviene essere onesti sui limiti. I rilevatori automatici di contenuti sintetici hanno tassi di errore rilevanti e invecchiano rapidamente, perché ogni nuova generazione di modelli impara a evitare le tracce che tradivano la precedente. Per questo una perizia seria raramente conclude con un categorico “è falso”: di norma esprime un giudizio di probabilità. Ed è precisamente quella sfumatura che la difesa deve sfruttare, perché nel processo penale non spetta all’imputato provare la falsità del video, bensì all’accusa provarne l’autenticità oltre ogni ragionevole dubbio.
Strategie di contestazione
La cassetta degli attrezzi comprende: contestare espressamente l’autenticità, il che obbliga l’accusa a provarla; chiedere la produzione del supporto originale e l’accesso peritale allo stesso; proporre una perizia forense di parte; chiedere la testimonianza di chi ha ottenuto la registrazione per ricostruirne la provenienza; e, quando il materiale è stato ottenuto in violazione di diritti fondamentali, invocare il divieto di utilizzazione. Sul fronte opposto, chi produce una registrazione autentica bollata come sintetica deve blindarla: conservare il dispositivo originale, non inoltrarla attraverso applicazioni che la ricomprimono, documentare la data di acquisizione e, se possibile, ottenere un atto notarile o un deposito con marca temporale.
Ricordate: diffondere un video o un audio manipolato che attribuisca falsamente una condotta a una persona può costituire, a seconda dei casi, un reato contro l’onore, contro l’integrità morale o contro la riservatezza, e può aggravare la responsabilità quando viene utilizzato come strumento di truffa o di molestia.
Conclusione
La prova audiovisiva non è morta; ciò che cambia è il rigore tecnico con cui deve essere trattata. Contestare un deepfake non consiste nel dire che il video “sembra strano”, bensì nel costruire un dubbio ragionevole sulla sua integrità con argomenti verificabili. Questo contenuto è informativo e non costituisce consulenza legale. Ogni vicenda richiede un’analisi individuale.
Approfondimenti: WhatsApp come prova in giudizio, la prova digitale nei procedimenti penali, reati informatici.
Avvocato penalista · Société de Conseil Juridique et Expert (SCJE)
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →

