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In breve. Assistenza penale ad Alicante in caso di sextortion e diffusione di immagini intime: denuncia, conservazione della prova digitale e difesa della persona indagata.

Sextortion e diffusione di immagini intime

Avvocato per sextortion ad Alicante: voi non avete commesso alcun reato, chi vi ricatta sì

La vergogna ritarda la denuncia. La prova digitale non aspetta.

Assistenza alle vittime di ricatto sessuale e di diffusione di immagini intime, e difesa delle persone indagate per questi fatti, ad Alicante e in tutta la provincia. Assistiamo i residenti stranieri della Costa Blanca.

Punti chiave

24 h
Finestra in cui si decide buona parte della prova: schermate integrali, identificativi degli account e tracce del pagamento
12 mesi
Termine generale di conservazione dei dati di traffico da parte degli operatori (Legge 25/2007), accessibili solo con autorizzazione giudiziaria
Diffondere immagini intime ottenute con il consenso: reclusione da tre mesi a un anno o multa da sei a dodici mesi, nella metà superiore in caso di ex partner, minore o fine di lucro

La colpa che paralizza e l’orologio che corre

Quasi tutte le persone che ci chiamano per un caso di sextortion iniziano la conversazione scusandosi. Dicono di essere state ingenue, che non avrebbero dovuto rispondere a quel profilo, che alla loro età non ha perdono, che il partner non capirà. Conviene dirlo con chiarezza fin dall’inizio: avere una conversazione sessuale con un adulto in videochiamata non è reato, inviare una fotografia intima a qualcuno non è reato, e riprendersi da soli non è reato. Il reato lo commette chi minaccia, chi esige denaro e chi diffonde.

Questa distinzione non è una consolazione emotiva, è la base tecnica della vicenda. L’articolo 197.7 del Codice Penale punisce proprio chi diffonde immagini che aveva ottenuto con il consenso della persona interessata. Il legislatore ha dato per scontato che la vittima abbia partecipato volontariamente alla registrazione. Quel consenso iniziale non indebolisce la denuncia: è un elemento della fattispecie. Chi dice “gliele ho mandate io” non sta confessando nulla, sta descrivendo il caso di fatto che la legge prevede.

Il problema è che la vergogna costa giorni, e i giorni costano prove. Mentre la persona decide se raccontare o no ciò che è successo, accadono tre cose contemporaneamente. Il ricattatore elimina l’account da cui scriveva o la piattaforma lo chiude per segnalazioni di altri utenti. I messaggi effimeri e le videochiamate scompaiono dal dispositivo. E i dati di connessione che permetterebbero di individuare qualcuno dietro quell’account entrano nel calendario di conservazione di ogni operatore e di ogni piattaforma, che non aspetta che la vittima si senta pronta.

Questo è il vero motivo per cui insistiamo ad agire rapidamente. Non perché denunciare oggi garantisca una condanna, che non la garantisce, ma perché le decisioni prese nelle prime ore determinano se tra sei mesi ci sarà qualcosa da indagare. Una schermata fatta con il cellulare, intera, con l’identificativo dell’account visibile e con la marca temporale, vale molto di più di un racconto dettagliato fatto tre settimane dopo su una conversazione già cancellata.

A questo si aggiunge una paura che compare sempre e che quasi nessuno esprime: il timore che denunciare finisca per danneggiare la stessa vittima. Che si sappia al lavoro. Che lo legga la famiglia. Che il tribunale acquisisca le immagini al procedimento e le veda gente. Sono preoccupazioni ragionevoli e hanno una risposta processuale. La Legge 4/2015, sullo Statuto della vittima del reato, riconosce il diritto alla valutazione delle esigenze di protezione, e la Legge di procedura penale consente al tribunale di celebrare l’udienza a porte chiuse e di vietare la divulgazione dell’identità della vittima (articolo 681). Il materiale sensibile si gestisce come fascicolo riservato. Non si proietta in aula per soddisfare la curiosità di nessuno.

C’è inoltre una previsione del Codice Penale che quasi mai viene spiegata e che solleva chi teme che il ricattatore metta in atto la minaccia di rivelare qualcosa di compromettente. L’articolo 171.3 stabilisce che, quando il fatto con cui si minaccia è di per sé costitutivo di reato, il pubblico ministero può astenersi dall’accusare per quel reato la cui rivelazione veniva minacciata, salvo che sia punito con pena detentiva superiore a due anni, nel qual caso il tribunale può ridurre la pena di uno o due gradi. L’ordinamento prevede che la vittima di un ricatto possa denunciare senza restare intrappolata nel proprio segreto.

Perché pagare non chiude mai la vicenda

La logica di chi paga è comprensibile: pagare sembra la via d’uscita economica e silenziosa. Si trasferiscono duecento o trecento euro e il problema finisce quella stessa notte. Nella pratica accade il contrario, e conviene capire perché.

Chi organizza una sextortion non gestisce un caso, gestisce una lista. Il primo pagamento non è il prezzo del silenzio: è la conferma che la vittima ha denaro, ha paura e risponde. Da lì la richiesta si ripete, aumenta di importo o cambia pretesto (un presunto intermediario, un presunto amministratore della pagina, una presunta ultima copia da cancellare). Abbiamo visto sequenze di otto e dieci pagamenti in meno di un mese. Abbiamo anche visto che il materiale viene diffuso ugualmente dopo aver pagato, perché chi incassa e chi diffonde non sempre sono la stessa persona.

Il secondo motivo è probatorio, e questo gioca a favore. Un pagamento lascia tracce. Un bonifico su un conto spagnolo, un invio tramite una piattaforma di rimesse, una ricarica su una carta prepagata o una transazione in criptovaluta lasciano dati che un tribunale può richiedere. Se avete già pagato, non lo nascondete e non rammaricatevi: è un’informazione preziosa. Quando il denaro passa per un conto bancario spagnolo o per una piattaforma soggetta alla normativa europea antiriciclaggio, esiste un titolare identificato in qualche punto della catena. Questo è spesso l’unico filo reale dell’indagine.

Il terzo motivo è giuridico. Pagare non estingue il reato né impedisce di denunciare. Di più: nelle minacce condizionate e nel ricatto, l’aver ottenuto la consegna di quanto richiesto aggrava la pena. L’articolo 169.1 punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi minaccia un male costitutivo di reato esigendo una somma se ha raggiunto il suo scopo, contro i sei mesi a tre anni quando non lo raggiunge. L’articolo 171.2 prevede la reclusione da due a quattro anni se la consegna è avvenuta e da quattro mesi a due anni in caso contrario. Il pagamento non è una macchia nel fascicolo della vittima, è una circostanza che danneggia l’autore.

Detto questo, occorre anche essere onesti sull’altro versante. Una parte importante delle sextortion che arrivano ad Alicante proviene da strutture organizzate fuori dall’Unione Europea, con profili falsi, schede SIM di Paesi terzi e portafogli di criptovaluta. In quei casi l’indagine si scontra con l’impossibilità materiale di identificare l’autore e il procedimento termina di norma con l’archiviazione provvisoria dell’articolo 641.2 della Legge di procedura penale. Non promettiamo di identificare chi si trova ad Abidjan o a Manila. Ciò che si ottiene con frequenza è documentare il fatto, attivare la rimozione del contenuto, interrompere l’escalation dei pagamenti e lasciare la causa in condizioni di essere riaperta se in futuro emerge un dato nuovo, cosa che accade quando la stessa rete colpisce più vittime e le denunce si accumulano.

Lo scenario cambia completamente quando l’autore è una persona conosciuta: un ex partner, un collega di lavoro, qualcuno dell’ambiente. Lì l’identificazione non è il problema, e queste vicende arrivano regolarmente a processo. Molte terminano con il patteggiamento, soprattutto quando il materiale viene recuperato dal dispositivo dell’indagato e la prova è solida. Conviene saperlo fin dall’inizio, perché condiziona la strategia della parte civile e le aspettative realistiche sul risarcimento.

Aree

Quale reato c’è dietro ogni forma di sextortion

Ricatto con la minaccia di rivelare la vita privata

Il caso più frequente: qualcuno esige denaro sotto la minaccia di diffondere immagini o conversazioni sessuali. Non serve che la minaccia riguardi un male costitutivo di reato, basta che si tratti di fatti della vita privata non pubblicamente noti che possano ledere la reputazione o il credito della vittima. La pena aumenta se il ricattatore è arrivato a incassare.

Minacce condizionate di un male costitutivo di reato

Quando ciò che si annuncia è di per sé un reato (diffondere le immagini, aggredire, danneggiare) e viene condizionato alla consegna di una somma, la qualificazione è quella delle minacce dell’articolo 169. Qui si collocano anche le minacce dirette a ottenere altro materiale sessuale invece di denaro, modalità sempre più frequente.

Estorsione

Se mediante intimidazione si obbliga la vittima a compiere un atto o negozio giuridico a danno del proprio patrimonio (firmare, trasferire, contrarre un prestito rapido per pagare), il fatto può qualificarsi come estorsione, con una cornice penale sensibilmente superiore a quella delle minacce.

Diffusione di immagini ottenute con il consenso

Il cosiddetto sexting non consentito nella diffusione. Punisce chi divulga senza autorizzazione immagini che gli sono state inviate o che ha registrato con il consenso della persona, in un ambito privato, quando la diffusione lede gravemente la sua intimità. La pena si applica nella metà superiore se l’autore è coniuge o ex partner, se la vittima è minore o persona con disabilità bisognosa di speciale protezione, o se vi è finalità di lucro.

Art. 197.7 CP

Appropriazione di messaggi e immagini

Quando il materiale non è stato consegnato volontariamente ma ottenuto aprendo il cellulare altrui, copiando la galleria, intercettando messaggi o registrando di nascosto, la fattispecie applicabile è la violazione di segreti dell’articolo 197.1, con pene superiori a quelle del 197.7.

Art. 197.1 CP

Accesso illegale ad account e dispositivi

Entrare nella posta elettronica, nel cloud o nel profilo social di un’altra persona violando misure di sicurezza, anche senza copiare nulla, costituisce accesso illecito a sistemi informatici. È frequente nelle separazioni in cui una parte conserva le password o mantiene la sessione aperta su un tablet condiviso.

Divulgazione di dati intimi ottenuti illecitamente

Diffondere a terzi quanto ottenuto mediante tale accesso o appropriazione è punito in forma aggravata, e la pena si applica nella metà superiore quando i dati rivelati riguardano la vita sessuale o quando la vittima è minore o persona con disabilità bisognosa di speciale protezione.

Artt. 197.3 e 197.5 CP

Vittima minorenne

Quando la persona ricattata o ritratta è minore, il materiale può costituire pornografia minorile e la vicenda cambia di scala: l’indagine è d’ufficio, non dipende dalla denuncia della famiglia e le pene sono molto superiori. Risponde anche chi si limita a possedere o a ridiffondere quel materiale.

Adescamento di minori su internet

Contattare con mezzi tecnologici un minore di sedici anni per concordare un incontro a fini sessuali, o indurlo a inviare materiale pornografico o a mostrargli immagini, ha una fattispecie penale propria. È la porta d’ingresso abituale della sextortion verso gli adolescenti.

Artt. 183 e 183 bis CP

Orientamento dei tribunali

Cosa risulta nella base dello studio sulla prova digitale

Cominciamo da ciò che non abbiamo. Nella base di giurisprudenza indicizzata dello studio non risulta alcuna decisione con riferimento completo che si pronunci specificamente sull’articolo 197.7 del Codice Penale né sulla sextortion in quanto tale. Non citeremo sentenze che non possiamo identificare con il numero di ricorso e l’ECLI. Ciò che risulta, ed è direttamente applicabile a questi procedimenti, è la dottrina sulla prova ottenuta per vie irregolari, sulla prova di origine straniera e sui termini dell’istruzione. In una causa di sextortion, questi tre fronti sono esattamente dove si vince o si perde.

Sulla prova illecita e il suo contagio, la STC 81/1998, del 2 aprile (Plenum, amparo 3140/1994, ECLI:ES:TC:1998:81) ha formulato la dottrina della connessione di antigiuridicità, che determina quando la nullità di una prova travolge quelle che ne derivano e quando no. Nella stessa linea, la STS 511/2015, del 21 luglio (cassazione 2382/2014, ROJ: STS 3511/2015, ECLI:ES:TS:2015:3511) ha accolto parzialmente il ricorso annullando alcune intercettazioni telefoniche ed esaminando quale valore conservasse la confessione successiva. La lettura pratica per una vittima è scomoda ma necessaria: se voi, o qualcuno per voi, accedete all’account del ricattatore, incaricate un terzo di “recuperare” il materiale o entrate nel cellulare dell’ex partner per cercare le foto, potete commettere un reato e, inoltre, compromettere la validità di tutto ciò che si ottiene da lì in avanti.

Sulla prova che arriva da fuori Spagna, questione costante quando il materiale o i dati di connessione provengono da piattaforme o autorità straniere, la STS 904/2023, del 30 novembre (cassazione 3566/2023, ROJ: STS 5215/2023, ECLI:ES:TS:2023:5215) ha respinto il ricorso e analizzato la validità del materiale probatorio di origine straniera sotto il prisma della connessione di antigiuridicità. È il riferimento che utilizziamo quando la difesa impugna in blocco quanto trasmesso da un fornitore di servizi con sede fuori dall’Unione.

Sui tempi del procedimento, la STS 747/2024, del 18 luglio (cassazione 2295/2022, ROJ: STS 4260/2024, ECLI:ES:TS:2024:4260), pronunciata in una vicenda di truffa continuata, chiarisce il computo del termine di istruzione dell’articolo 324 della Legge di procedura penale e il regime delle spese della parte civile. Conta molto qui: gli atti di una causa di sextortion (richieste agli operatori, commissioni rogatorie, relazioni dell’unità reati telematici) consumano mesi, e una parte civile che non vigila sul termine può trovarsi con l’istruzione chiusa prima che arrivi la risposta attesa.

Infine, quanto ai limiti della revisione in sede di impugnazione, la STC 80/2024, del 3 giugno (Prima Sezione, amparo 3308-2020, ECLI:ES:TC:2024:80) ha concesso l’amparo e annullato una condanna pronunciata in cassazione, ricordando i limiti che la presunzione di innocenza e la garanzia del doppio grado impongono alla revisione delle pronunce di assoluzione. È dottrina da tenere presente prima di impugnare un’assoluzione confidando che il tribunale superiore valuti la prova diversamente.

Procedimento

Dalla denuncia al processo: cosa accade e in quali tempi

La denuncia e chi può presentarla. I reati di violazione e rivelazione di segreti, incluso l’articolo 197.7, sono semipubblici: l’articolo 201 del Codice Penale richiede la denuncia della persona offesa o del suo rappresentante legale. Ci sono due eccezioni importanti. Se la vittima è minorenne o persona con disabilità bisognosa di speciale protezione, può denunciare il pubblico ministero. E non si richiede denuncia quando i fatti ledono gli interessi generali o una pluralità di persone, situazione per nulla teorica quando il materiale è stato caricato su un forum aperto. Lo stesso articolo 201 prevede che il perdono dell’offeso estingua l’azione penale, cosa che la difesa di norma esplora e su cui conviene decidere con assistenza legale e non sotto pressione. Invece, le minacce, l’estorsione e i reati contro minori dell’articolo 189 si perseguono d’ufficio.

Dove si presenta. Ad Alicante, dinanzi al giudice istruttore di turno, alla Polizia Nazionale o alla Guardia Civil. Se l’autore è il partner o l’ex partner e la vittima è donna, la competenza spetta all’organo specializzato in violenza sulle donne, con la possibilità di chiedere un ordine di protezione ai sensi dell’articolo 544 ter della Legge di procedura penale, che può includere il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, social network inclusi. Quando la vicenda ha una componente tecnologica pura (profilo falso, account straniero, pagamento in criptovaluta), l’istruzione si appoggia alle unità specializzate in reati telematici.

Il verbale e la prima dichiarazione. La vittima dichiara e consegna il materiale. Raccomandiamo di presentarsi con l’atto di denuncia già redatto e con la prova ordinata in un indice, perché il racconto improvvisato in commissariato alle tre del mattino omette di norma proprio i dati che poi servono: il nome esatto dell’account, il riferimento del bonifico, l’ora della videochiamata. Se non parlate spagnolo, avete diritto all’interprete e alla traduzione delle informazioni essenziali, e conviene esercitarlo fin dal primo momento invece di affidarsi a un familiare che traduce a metà.

Misure urgenti in parallelo. La denuncia non è l’unico fronte. Mentre il tribunale procede, si può chiedere la rimozione del contenuto alla piattaforma e rivolgersi al canale prioritario dell’Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati, previsto per chiedere la rimozione urgente di contenuti sessuali diffusi senza consenso. Sono vie amministrative e contrattuali che corrono a velocità diversa rispetto al processo penale e che conviene attivare lo stesso giorno.

L’istruzione. Il tribunale emette richieste: alla banca o al fornitore di pagamenti, all’operatore per i dati associati a un IP, alla piattaforma per i dati di registrazione dell’account. Qui compare il limite temporale più duro. La Legge 25/2007 fissa in dodici mesi il termine generale di conservazione dei dati di traffico da parte degli operatori, e tali dati possono essere ceduti solo con autorizzazione giudiziaria nell’ambito delle misure di indagine tecnologica degli articoli 588 bis a e seguenti della Legge di procedura penale. Le piattaforme conservano i propri registri secondo politiche proprie, spesso per periodi molto più brevi. La Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica prevede meccanismi di conservazione rapida dei dati, e il Regolamento (UE) 2023/1543 sugli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche è destinato a snellire queste richieste all’interno dell’Unione. Nessuno di questi strumenti serve a nulla se, quando si richiedono, i dati sono già stati eliminati.

Durata realistica. Un’istruzione con autore noto e prova sul dispositivo può risolversi in alcuni mesi. Una con commissione rogatoria a un Paese terzo si misura in anni e spesso non arriva da nessuna parte. Il termine massimo di istruzione dell’articolo 324 della Legge di procedura penale, con le sue proroghe, obbliga la parte civile a stare sul calendario e a chiedere la proroga in tempo se l’atto chiave è ancora pendente.

Giudizio e patteggiamento. I reati dell’articolo 197.7 e buona parte delle minacce si giudicano con il procedimento abbreviato dinanzi al giudice penale. Nelle vicende con autore noto, prova digitale solida e assenza di precedenti, il patteggiamento è un esito abituale, soprattutto quando la pena richiesta consente la sospensione dell’esecuzione. Per la vittima questo significa due cose: che probabilmente non dovrà deporre in giudizio, cosa che molti apprezzano, e che il risarcimento si negozia in quel momento. La responsabilità civile per danno morale in questi reati si fissa di norma in cifre modeste, e promettere altro sarebbe ingannarvi.

Archiviazione provvisoria. Se l’autore non viene identificato, il procedimento viene archiviato provvisoriamente ai sensi dell’articolo 641.2 della Legge di procedura penale. Non è un’assoluzione né una chiusura definitiva: la causa può essere riaperta se emergono dati nuovi. Vale la pena conservare tutta la documentazione anche se vi dicono che la vicenda viene archiviata.

Criterio

Le prime 24 ore: preservare la prova senza distruggerla

Questa è la parte della pagina che conviene leggere anche se non ci chiamate. Il riflesso naturale di chi riceve una minaccia è cancellare. Cancellare la conversazione, bloccare il contatto, disinstallare l’applicazione, chiudere l’account. È comprensibile ed è l’errore più costoso che si possa commettere, perché distrugge in due minuti l’unica cosa che poi permetterebbe di indagare.

Uno. Non bloccate ancora. Bloccare il ricattatore prima di aver documentato la conversazione può impedirvi di accedere alla chat e, in alcune applicazioni, fa sparire il profilo dalla vostra vista. Documentate prima, bloccate dopo. Se lo avete già bloccato, ditelo, ci sono modi per recuperare parte delle informazioni.

Due. Catturate la conversazione intera, non i frammenti più duri. Dal primo messaggio all’ultimo, inclusi i saluti irrilevanti. Le schermate devono mostrare il nome utente, l’identificativo o alias esatto, la foto del profilo e le indicazioni di data e ora. Una schermata ritagliata in cui si legge solo “o paghi o lo pubblico” vale poco: non dimostra chi l’ha scritto né quando.

Tre. Usate l’esportazione dell’applicazione stessa se esiste. Diverse applicazioni di messaggistica permettono di esportare la chat completa in un file. Quel file, insieme alle schermate, è materiale migliore di ciascuno dei due preso separatamente.

Quattro. Annotate gli identificativi in un documento a parte. Indirizzo e-mail da cui vi hanno scritto, numero di telefono con prefisso internazionale, link completo del profilo, nome del canale o gruppo in cui si è minacciato di pubblicare, numero di conto o indirizzo del portafoglio a cui vi hanno chiesto il denaro, riferimento di ogni bonifico effettuato. Questi dati sono quelli che il tribunale trasforma in richieste.

Cinque. Non formattate, non ripristinate alle impostazioni di fabbrica e non cambiate telefono. Il dispositivo da cui è avvenuto tutto è una fonte di prova. Se in qualche momento si valuta una copia forense, quel cellulare deve esistere così com’era. Cambiare terminale “per ricominciare da zero” è una decisione emotivamente comprensibile e probatoriamente rovinosa.

Sei. Conservate una copia fuori dal cellulare. Un’e-mail a voi stessi con i file allegati, una copia su un computer, una chiavetta USB. I dispositivi si perdono, si rompono e vengono rubati proprio quando servono.

Sette. Non indagate da soli. Non entrate nell’account del ricattatore anche se avete dedotto la password, non ingaggiate servizi che offrono di “cancellare contenuti da internet” con accesso a sistemi altrui, non chiedete a un conoscente di hackerare nulla. Oltre a esporvi a responsabilità penale propria, potete contaminare l’indagine. La dottrina della connessione di antigiuridicità della STC 81/1998 e quanto deciso nella STS 511/2015 spiegano perché una prova ottenuta violando diritti fondamentali possa travolgere quelle che ne derivano.

Otto. Non rispondete con altro materiale e non accettate “un’ultima videochiamata di verifica”. È una tecnica frequente per ottenere registrazioni aggiuntive o per catturare la lista dei contatti.

Nove. Avvisate la vostra banca se avete già pagato. A seconda del mezzo utilizzato e del tempo trascorso, a volte è possibile tentare lo storno o il blocco della destinazione. È una possibilità, non una promessa, e dipende dalle ore.

Dieci. Se la vittima è minore, agite come adulto responsabile e non come investigatore. Non esigete che il minore vi mostri il materiale, non lo inoltrate a nessuno “perché lo veda”, nemmeno a un altro familiare, e non lo caricate su alcun servizio cloud. La ridiffusione di materiale sessuale di minori è reato indipendentemente dalla buona intenzione di chi la compie. Preservate il dispositivo e rivolgetevi alla polizia o a un avvocato lo stesso giorno.

Un’ultima nota su qualcosa che viene chiesto spesso: se un terzo riceve un’immagine intima e la inoltra. L’articolo 197.7 è redatto pensando a chi ha ottenuto l’immagine con il consenso della persona interessata, e la qualificazione della condotta di chi soltanto la riceve e la inoltra è discussa. Non vi daremo una risposta chiusa dove la legge non la dà. Ciò che si può affermare è che l’inoltro massivo può avere altre conseguenze, penali o civili, secondo il contesto, e che quando il materiale riguarda un minore non c’è alcun dubbio: inoltrarlo è reato.

Metodo

Come lavoriamo

Prima conversazione, senza giri di parole e senza giudizio. Abbiamo bisogno di sapere cosa è accaduto, con il livello di dettaglio che desiderate, e soprattutto quale materiale esiste e dove si trova. Non è necessario che ci mostriate le immagini. Ci interessano la cronologia, gli identificativi e i pagamenti. Tutto ciò che ci raccontate è coperto dal segreto professionale.

Congelare la prova. Prima di redigere qualsiasi cosa, fissiamo ciò che c’è: esportazione delle conversazioni, schermate ordinate per data, elenco degli account e dei movimenti economici, e identificazione dei link dove il materiale sia già stato pubblicato. Se il caso lo giustifica, valutiamo un atto notarile delle pubblicazioni visibili, che ne fissa il contenuto a una data determinata, o una copia forense del dispositivo. Non in tutti i casi serve e non vi consiglieremo una spesa che non apporti nulla.

Decidere l’ordine delle azioni. Rimozione del contenuto, denuncia penale, ordine di protezione se c’è un ex partner, comunicazione alla banca, canale prioritario dell’Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati. Non tutte sono opportune in tutte le vicende e l’ordine conta, perché alcune misure allertano l’autore e altre no.

Redazione della denuncia o della querela. Con qualificazione giuridica precisa e con gli atti richiesti fin dallo scritto iniziale: richiesta all’operatore, all’ente di pagamento, alla piattaforma, con date e ore esatte. Una denuncia generica obbliga il tribunale a ricostruire ciò che voi già sapete e fa perdere settimane che la prova non ha.

Costituzione di parte civile e monitoraggio. Essere costituiti permette di conoscere ciò che arriva, insistere su ciò che non arriva e controllare i termini dell’articolo 324 della Legge di procedura penale. La maggior parte delle cause di questo tipo che vengono archiviate lo sono dopo mesi di silenzio che nessuno ha smosso.

Difesa, quando il cliente è dall’altra parte. Assumiamo anche la difesa di persone indagate per aver diffuso immagini di un ex partner, per aver acceduto ad account altrui o per condotte commesse da molto giovani. Se c’è un arresto, l’accesso agli elementi essenziali degli atti è una garanzia fondamentale: la STC 21/2018, del 5 marzo (amparo 3766-2016, ECLI:ES:TC:2018:21) riconosce che tale accesso deve essere garantito prima del primo interrogatorio, e la STC 13/2017, del 30 gennaio (amparo 7301-2014, ECLI:ES:TC:2017:13) ha dichiarato lesivo il rifiuto di consegnare copia del verbale per impugnare l’arresto, dottrina ribadita dalla STC 86/2025, del 7 aprile (amparo 120-2023, ECLI:ES:TC:2025:86).

Ciò che non facciamo. Non negoziamo con ricattatori, non gestiamo pagamenti e non ingaggiamo terzi per accedere a sistemi altrui. Né vi diremo che riusciremo a cancellare il materiale da internet, perché nessuno può garantirlo. Si può chiedere la rimozione, si può deindicizzare, si può ridurre la circolazione. Garantire la sparizione, no.

Profili

Chi ci chiama per queste vicende

L’uomo di mezza età che ha accettato una videochiamata. Profilo attraente su un social network, conversazione rapida, proposta di videochiamata, registrazione dello schermo e, in pochi minuti, una lista dei suoi contatti e un conto su cui versare. Ci chiama di norma di notte, imbarazzato, convinto di essere l’unico a cui sia successo. Non lo è. È, di gran lunga, il caso più ricorrente.

I genitori di un adolescente. Scoprono la situazione per caso o perché il figlio crolla. Qui la priorità è doppia: proteggere il minore ed evitare che la famiglia, con la migliore intenzione, inoltri materiale o cancelli il dispositivo. In questi casi l’intervento del pubblico ministero non dipende dalla denuncia della famiglia, e la qualificazione può essere molto più grave di quella di un ricatto tra adulti.

La vittima di un ex partner. Fotografie condivise durante la relazione che compaiono poi in un gruppo di messaggistica, nell’ambiente di lavoro o inviate alla famiglia. È il nucleo dell’articolo 197.7, con la pena nella metà superiore per la relazione affettiva. Di norma si accompagna a molestie e a volte richiede un ordine di protezione.

Il residente straniero della Costa Blanca. Persone che vivono ad Alicante, Torrevieja, Benidorm o nella Marina e che non padroneggiano lo spagnolo giuridico, con conti bancari in due Paesi e spesso con l’istruzione della denuncia ripartita tra giurisdizioni. A ciò si aggiunge il timore che la vicenda incida sulla loro situazione amministrativa, timore infondato quando si agisce come vittima.

Professionisti con esposizione pubblica. Persone la cui attività dipende dalla reputazione: operatori sanitari, docenti, dirigenti, sportivi. La preoccupazione principale non è la pena inflitta all’autore, ma il contenimento della diffusione e la discrezione del procedimento.

L’indagato che ha agito d’impulso. Qualcuno che, dopo una separazione, ha inviato un’immagine a un terzo o pubblicato qualcosa che non doveva e ora riceve una citazione. Merita difesa come chiunque altro. La strategia passa per l’analisi del consenso, della portata reale della diffusione, della grave lesione dell’intimità che la fattispecie richiede, e per la valutazione onesta se convenga un patteggiamento o portare la vicenda a processo.

Dubbi

Domande frequenti sulla sextortion

Ho inviato io le foto volontariamente. Posso denunciare comunque?

Sì. L’articolo 197.7 del Codice Penale è pensato esattamente per questo caso: punisce chi diffonde senza autorizzazione immagini che aveva ottenuto con il consenso della persona interessata. Il consenso a registrare o a inviare non è consenso a diffondere. Che abbiate partecipato volontariamente alla registrazione non indebolisce la vostra posizione, fa parte della fattispecie penale.

Mi stanno chiedendo denaro questa notte. Pago per guadagnare tempo?

Non lo raccomandiamo. Il primo pagamento conferma al ricattatore che rispondete e di norma apre una sequenza di richieste. Inoltre, chi incassa non sempre controlla la diffusione. Se avete già pagato, non lo nascondete: la tracciabilità del denaro è spesso la migliore via di indagine, e aver ottenuto la consegna aggrava la pena dell’autore tanto nell’articolo 169 quanto nel 171.2.

Posso cancellare la conversazione dopo aver fatto le schermate?

No. Le schermate sono un supporto, non un sostituto. La chat originale sul dispositivo ha metadati e informazioni sull’account che un’immagine non conserva, e in caso di contestazione da parte della difesa è l’unica cosa che permette di dimostrare l’autenticità. Documentate, esportate, conservate una copia fuori dal cellulare e non cancellate né formattate nulla finché un avvocato o l’unità di polizia non ve lo indichi.

Chi mi ricatta si trova in un altro Paese. Serve a qualcosa denunciare?

Serve, anche se bisogna essere realisti. Quando l’autore opera da fuori dell’Unione Europea con profili falsi, l’identificazione è difficile e molti procedimenti finiscono con l’archiviazione provvisoria dell’articolo 641.2 della Legge di procedura penale. Denunciare lascia traccia, permette di accumulare le informazioni con quelle di altre vittime della stessa rete, sostiene le richieste di rimozione dei contenuti e mantiene aperta la possibilità di riapertura. Promettervi un arresto in questi casi sarebbe mancare alla verità.

Mio figlio di quindici anni ha inviato immagini di sé. Può avere problemi lui?

Il minore che si riprende e invia l’immagine è vittima, non autore. I problemi sorgono quando un altro minore riceve quel materiale e lo ridiffonde, condotta che può sì avere conseguenze nell’ambito della responsabilità penale minorile. Come adulto, non inoltrate il materiale a nessuno, nemmeno per chiedere consiglio, e conservate il dispositivo così com’è.

Si può ottenere la rimozione di ciò che è già stato pubblicato?

Si può chiedere e spesso si ottiene sulle grandi piattaforme, che hanno procedure specifiche per i contenuti sessuali non consensuali. L’Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati dispone di un canale prioritario per chiedere la rimozione urgente di questo tipo di contenuti. È possibile anche la deindicizzazione nei motori di ricerca. Ciò che nessuno può garantire è la sparizione definitiva del materiale da internet, perché le copie già scaricate sfuggono a qualsiasi ordine.

Se denuncio, qualcuno dovrà vedere le immagini?

Il materiale viene acquisito alla causa ed esaminato da chi vi interviene professionalmente. Non viene esibito in udienza pubblica per routine: il tribunale può disporre la celebrazione a porte chiuse e vietare la divulgazione dell’identità della vittima ai sensi dell’articolo 681 della Legge di procedura penale, e lo Statuto della vittima del reato prevede misure di protezione adattate a ciascun caso. Queste misure si chiedono espressamente fin dallo scritto iniziale.

Sono straniero e non parlo spagnolo. Come denuncio ad Alicante?

Avete diritto all’interprete e alla traduzione delle informazioni essenziali del procedimento, sia come vittima sia se siete voi la persona indagata. Denunciare non incide sulla vostra situazione amministrativa né sulla residenza. Prepariamo la denuncia e l’indice delle prove prima di recarci in commissariato o in tribunale, affinché la vostra versione non dipenda da una traduzione improvvisata.

Prossimo passo

Raccontate cosa è accaduto prima che la prova scompaia

Non è necessario che abbiate le idee chiare né che sappiate cosa volete fare. L’urgente è conservare la conversazione, gli identificativi e le tracce del pagamento, e decidere poi con calma. Assistiamo ad Alicante e nel resto della provincia, anche residenti stranieri.

Logotipos-abogacia-scje
Paseo De La Castellana 216 8º 28046 Madrid
Alicante – Playa de San Juan Av. Ansaldo 31, local 16, 03540 Alicante
Londres: 20 Wenlock Road, N1 7GU, Reino Unido
París: 72 Faubourg St Honoré, 75008, Francia
info@societejuridique.com

Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.

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