L’ultima fase dell’esecuzione consente di scontare la pena in libertà, ma esige il terzo grado, una prognosi favorevole e soglie temporali precise.
La liberazione condizionale rappresenta, per molti detenuti e per le loro famiglie, l’orizzonte che dà senso all’intero percorso penitenziario. Consente di scontare fuori dal carcere l’ultima parte della pena, a determinate condizioni e con la spada di Damocle della revoca. Dalla riforma del 2015 è configurata come una forma di sospensione dell’esecuzione della parte residua della pena, con conseguenze pratiche rilevanti che conviene conoscere. Vediamo chi può accedervi, entro quali termini e come si svolge l’iter.
Che cos’è e dove è disciplinata
La liberazione condizionale è retta dagli articoli 90 e seguenti del codice penale e dalla normativa penitenziaria. Chi ne beneficia non ha estinto la pena: continua a scontarla in libertà, soggetto a un periodo di sospensione e, ove disposte, a regole di condotta. È concessa dal Giudice di sorveglianza penitenziaria, che decide su istanza del detenuto e con le relazioni della Commissione di trattamento dell’istituto.
Requisiti generali
Il regime ordinario esige tre condizioni cumulative: essere classificato in terzo grado, regime aperto, aver scontato tre quarti della pena e aver tenuto buona condotta. Su tale base il giudice valuta la personalità del detenuto, i suoi precedenti, le circostanze del reato, la rilevanza dei beni giuridici che potrebbero essere lesi da una recidiva, la condotta durante l’esecuzione, le circostanze familiari e sociali e gli effetti della sospensione. Nei reati contro il patrimonio e in quelli che comportano responsabilità civile, il soddisfacimento di tale responsabilità, o un serio sforzo riparatorio, costituisce un elemento centrale della decisione.
Forme anticipate e casi speciali
Accanto al regime generale esistono forme che anticipano l’accesso. La liberazione condizionale ai due terzi della pena è riservata a chi abbia svolto con continuità attività lavorative, culturali o occupazionali. Su tale base è possibile un ulteriore anticipo fino a novanta giorni per ogni anno effettivamente scontato, se il detenuto dimostri inoltre una partecipazione effettiva e favorevole a programmi di riparazione alla vittima o di trattamento. Esiste altresì un regime privilegiato per gli incensurati condannati a pene fino a tre anni, che possono accedervi scontata la metà della pena, sebbene determinati reati siano esclusi dal beneficio. La legge prevede infine ipotesi umanitarie per i detenuti ultrasettantenni o affetti da malattia grave con patologie incurabili, nelle quali i termini cedono a ragioni di dignità.
Punti essenziali: senza il terzo grado non vi è liberazione condizionale; la soglia ordinaria è di tre quarti della pena, due terzi o metà nei regimi speciali; e il tempo trascorso in liberazione condizionale non si detrae più dalla pena in caso di revoca.
L’iter passo a passo
Il fascicolo si forma nell’istituto penitenziario: la Commissione di trattamento trasmette al Giudice di sorveglianza la pratica con la prognosi di reinserimento sociale, il programma individualizzato e le relazioni tecniche. Il detenuto, assistito dal proprio difensore, può depositare documentazione propria: un’offerta di lavoro, i legami familiari, le relazioni sul trattamento, un progetto di vita in libertà e la prova del pagamento o di un piano di pagamento della responsabilità civile. Il pubblico ministero rende il proprio parere e il giudice decide con ordinanza, fissando un periodo di sospensione da due a cinque anni, mai inferiore alla parte residua della pena, e, se del caso, divieti e obblighi: obblighi di comparizione, divieto di avvicinamento alla vittima, programmi formativi o terapeutici, tra gli altri. Il diniego è impugnabile mediante riesame e appello.
La revoca: che cosa è in gioco
La liberazione condizionale è revocata se l’interessato commette un reato durante il periodo di sospensione in termini tali da dimostrare che la prognosi di pericolosità è mutata, oppure se viola in modo grave e reiterato le condizioni imposte. La conseguenza della riforma del 2015 è severa: revocata la sospensione, la persona rientra in istituto e il tempo trascorso in liberazione condizionale non si computa come pena scontata. È un mutamento di paradigma rispetto al sistema precedente che impone di prendere assai sul serio le condizioni fissate nell’ordinanza.
Conclusione
La liberazione condizionale non è automatica né costituisce un atto di clemenza: è il risultato di un percorso penitenziario ben preparato, nel quale la progressione al terzo grado, la condotta, la riparazione alla vittima e un solido progetto di vita risultano determinanti. Preparare il fascicolo con anticipo e con assistenza legale specializzata segna di frequente la differenza tra la concessione e il diniego. Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza professionale sul caso concreto.
Avvocato penalista. Socio direttore di Société de Conseil Juridique et Expert. Sedi ad Alicante e Madrid.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →

