Da conducente con quindici anni di patente a indagato in quarantotto ore
La maggior parte delle persone che ci consultano per un incidente con feriti o con una vittima non aveva mai messo piede in un tribunale. Non hanno precedenti, non avevano bevuto, non andavano a 180. Hanno sorpassato un camion su un rettilineo della CV-70, si sono immessi in una rotonda senza vedere la moto che arrivava da sinistra o hanno svoltato a destra nel centro di Alicante su una pista ciclabile. E tre settimane dopo arriva una citazione in cui compare la parola indagato.
Conviene capire perché accade. Il Codice Penale non punisce solo ciò che si fa volontariamente. Gli articoli 142 e 152 puniscono il causare la morte o determinate lesioni per colpa, cioè per violazione di un dovere di diligenza. Non serve alcuna volontà di nuocere. Basta che il risultato sia conseguenza di una condotta negligente e che tale condotta raggiunga un certo livello di gravità. Per questo una persona ordinata, con una vita ordinata, può finire seduta davanti a un giudice istruttore.
Conviene anche dire quanto vi sia di automatico e quanto no. Non ogni incidente con feriti è reato. Non ogni incidente mortale è reato. Ci sono incidenti che sono solo questo, incidenti, e che generano soltanto un obbligo di risarcimento. La questione di fondo, quella che decide se finirete con una condanna o con un’archiviazione, è dove si colloca la vostra condotta in una scala a tre gradini che quasi nessuno conosce finché non lo riguarda.
E c’è qualcosa che di solito sorprende ancora di più. Nella grande maggioranza di questi procedimenti, se non avete precedenti e la pena detentiva non supera i due anni, non andrete in carcere. Ciò che vi cambierà davvero la vita sono altre due cose: la perdita della patente per anni e una cifra di responsabilità civile che può essere a sei cifre. È la parte della vicenda che molti studi trattano come accessoria e che noi trattiamo come principale.
Tre gradini e una linea che decide tutto
Il primo gradino è la colpa lieve. Dalla riforma del 2015 non è reato. Se non avete mantenuto la distanza di sicurezza e avete provocato un tamponamento con lesioni di quelle dell’articolo 147.1 CP, senza postumi rilevanti, molto probabilmente la vicenda sarà archiviata in sede penale e ridotta a una richiesta civile verso l’assicurazione. C’è ancora denaro in gioco, ma non c’è reato né precedente.
Il secondo gradino è la colpa meno grave. Gli articoli 142.2 e 152.2 CP la definiscono a partire da un criterio concreto: che il fatto sia conseguenza di una violazione grave delle norme sulla circolazione, valutando l’entità del rischio creato e la rilevanza del risultato. Qui la pena è la multa, con possibile sospensione della patente da tre a diciotto mesi, e il procedimento si apre solo se la persona danneggiata presenta denuncia. C’è un dettaglio che nella pratica risolve molte vicende: l’articolo 152.2 CP contempla solo le lesioni degli articoli 149 e 150 CP, cioè quelle gravi e gravissime. Lesioni dell’articolo 147.1 causate per colpa meno grave non sono reato.
Il terzo gradino è la colpa grave: la violazione del dovere più elementare di diligenza, quello che qualsiasi conducente medio avrebbe rispettato senza sforzo. Passare con il rosso a velocità di marcia, invadere la corsia opposta in un sorpasso senza visibilità, guidare guardando il cellulare per un lungo tratto. Qui sì che c’è la reclusione nella cornice penale e la sospensione della patente si impenna.
Al di sopra resta una figura diversa, che non è colpa ma reato di pericolo: la guida spericolata dell’articolo 380 CP e la guida con cosciente disprezzo per la vita altrui dell’articolo 381 CP. Lì non si discute più una distrazione, ma una decisione di assumere il rischio, e le conseguenze cambiano di scala.
Gli articoli 142.1 e 152.1 CP incorporano inoltre una regola che chiude il dibattito in certi casi: si considera in ogni caso colpa grave la guida in cui una delle circostanze dell’articolo 379 CP ha determinato il risultato. Cioè tasso alcolemico superiore a 0,60 milligrammi per litro di aria espirata o 1,2 grammi per litro di sangue, droghe, o eccesso di velocità di oltre 60 chilometri orari in area urbana o di oltre 80 in extraurbana. Se ricorre una di esse ed è la causa dell’incidente, la discussione sul fatto che la colpa fosse grave o meno grave scompare.